AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caretteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107".
Il  D.L.  n.  107/1993,  di  contenuto pressoche' analogo al presente
decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei  termini
costituzionali  (il  relativo  comunicato  e'  stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1993).
 
                               Art. 1.
                 Misure alternative alla detenzione
 
(( 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio    ))
(( 1975, n. 354 (a), e' inserito il seguente:                      ))
    "2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1,
terzo periodo, il  magistrato  di  sorveglianza  o  il  tribunale  di
sorveglianza  decide acquisite dettagliate informazioni dal questore.
In  ogni  caso  il  giudice  decide  trascorsi  trenta  giorni  dalla
richiesta delle informazioni.".
 
             (a) Il testo vigente dell'art. 4- bis della L. 26 luglio
          1975,  n.   354, inserito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 13
          maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella  L.
          12 luglio 1991, n. 203, come modificato dall'art. 15, comma
          1,   del  D.L.  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito  con
          modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, e della legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art. 4-bis (Accertamento  della  pericolosita'  sociale
          dei  condannati per taluni delitti). - 1. L'assegnazione al
          lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure  alterna-
          tive  alla  detenzione  previste dal capo VI possono essere
          concessi  ai  condannati per delitti commessi per finalita'
          di        terrorismo         o         di         eversione
          dell'ordinamentocostituzionale,    per   delitti   commessi
          avvalendosi delle condizioni  previste  dall'articolo  416-
          bis   del   codice  penale  ovvero  al  fine  di  agevolare
          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso
          articolo,  nonche'  per i delitti di cui agli articoli 416-
          bis e 630 del codice penale e  all'articolo  74  del  testo
          unico   delle   leggi   in   materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi
          tali  da  escludere  l'attualita'  di  collegamenti  con la
          criminalita' organizzata o eversiva. Quando  si  tratta  di
          condannati  per  i  delitti  di cui agli articoli 575, 628,
          terzo comma,  629,  secondo  comma,  del  codice  penale  e
          all'articolo  73,  limitatamente  alle ipotesi aggravate ai
          sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo  unico,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          309 del 1990, i benefici suddetti possono  essere  concessi
          solo  se  non  vi  sono  elementi  tali  da far ritenere la
          sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata
          o eversiva.
             2. Ai fini della concessione  dei  benefici  di  cui  al
          comma  1  il  magistrato  di sorveglianza o il tribunale di
          sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni  per
          il  tramite  del  comitato  provinciale  per  l'ordine e la
          sicurezza pubblica competente  in  relazione  al  luogo  di
          detenzione  del  condannato. In ogni caso il giudice decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al suddetto comitato provinciale  puo'  essere  chiamato  a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto.
             2-bis.  Ai fini della concessione dei benefici di cui al
          comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o  il
          tribunale  di  sorveglianza  decide  acquisite  dettagliate
          informazioni dal questore. In ogni caso il  giudice  decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
             3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari
          esigenze  di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero
          essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti  non
          locali  o extranazionali, ne da' comunicazione al giudice e
          il termine di cui al comma  2  e'  prorogato  di  ulteriori
          trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni
          da parte dei competenti organi centrali".